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RISCOSSIONE ACCENTRATA DEI COMPENSI DEI MEDICI OSPITATI IN STUDI O STRUTTURE

(Legge 296 del 2006 art. 1 commi da 38 a 42, in vigore dal 01 Marzo 2007)

di Carmelo Lo Bello
Articolo pubblicato su Bollettino dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova, n.8/2008

La legge Finanziaria, al fine di controllare e perseguire l’evasione, prevede specifiche modalità di riscossione dei compensi spettanti ai medici e ai paramedici che operano, presso le strutture sanitarie private.

La struttura sanitaria privata che:
ospita e mette a disposizione dei singoli medici le strumentazioni mediche;
concede i locali per l’esercizio dell’attività medica e/o paramedica a qualsiasi titolo;
ha l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per l’attività medica e paramedica svolta nella stessa.

Cos’è la Struttura Sanitaria Privata?
Oltre quanto previsto dal provvedimento del 13 Dicembre 2007, con la Circolare n. 13/E del 15/03/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per strutture sanitarie private si intendono  «….. le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzata, che operano nel  settore dei servizi sanitari e veterinari ».

Con successiva risoluzione n. 270 /E del 27/09/2007 è stata ulteriormente chiarito che la nozione di struttura sanitaria privata «….. è essenzialmente individuata in relazione all’attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della “struttura aziendale” per l’attività di lavoro autonomo mediche e paramediche »  e, pertanto, le strutture che «…..mettono a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzino servizi strumentali all’esercizio dell’attività stessa ».

La Struttura Sanitaria Privata deve:
incassare il compenso in nome e per conto del medico e riversarlo al medesimo;
registrare in apposito registro il compenso incassato per ciascuna prestazione resa nell’ambito della struttura;
comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i compensi complessivamente riscossi per ciascun medico.

Adempimenti.
La riscossione riguarda i compensi relativi alle prestazioni sanitarie rese dal medico in esecuzione di un rapporto trattenuto direttamente con il paziente.

Sono esclusi i compensi per le prestazioni:
- rese dalla struttura sanitaria per il tramite del medico nell’ambito di un rapporto che vede la struttura nella qualità di parte diretta con il paziente (il medico in questo caso percepisce il proprio compenso dalla struttura sanitaria assoggettandolo alla ritenuta d’acconto del 20%);
- in regime d’intramoenia. In questo caso le prestazioni sono rese al paziente dalla struttura sanitaria in cui il medico opera o come dipendente o con un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente.

La struttura sanitaria:
- riscuote il compenso;
- funge da tramite tra il medico ed il paziente e previo consenso del medico, la riscossione può effettuarsi anche mediante i servizi di carta di credito e bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura sanitaria che, contestualmente o successivamente (in base all’accordo privato tra le parti), avrà cura di accreditare il relativo importo sul conto bancario del medico.

Al momento del pagamento del compenso la struttura:
rilascia al paziente quietanza attestante il pagamento incassato e gestito in nome e per conto del medico
annota in calce alla fattura emessa in nome e per conto del medico, l’avvenuto pagamento.

La struttura sanitaria registra il compenso incassato annotandolo in apposito registro che deve contenere:
la data e il numero del documento, i dati anagrafici del medico e del paziente;
la data e la modalità di pagamento, l’importo, se esente art. 10 altrimenti l’imponibile e l’IVA e il totale del documento;
il tipo di ricevuta (es. fattura) IBAN della Struttura Sanitaria

Il medico registra, successivamente, le fatture e il compenso nelle proprie scritture contabili.

La struttura sanitaria privata o l’intermediario incaricato comunicherà esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi riscossi per ciascun medico con il “modello SSP”.

La comunicazione si invia entro il 30 Aprile di ciascun anno in riferimento ai compensi riscossi l’anno precedente.

Sanzioni:
Indipendentemente dalle sanzioni applicabili nei confronti dei professionisti in caso di omessa fatturazione e di omessa registrazione, in caso di violazione degli obblighi la struttura sanitaria è soggetta alla sanzione da 1.033 a 7.747 euro + la sanzione da 258 a 2.066 euro nell’ipotesi di omessa, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati.

Casi particolari di riscossione accentrata

Associazioni:
Le associazioni di volontariato nel campo dell’assistenza che mettono a disposizione stanze per l’utilizzo da parte dei medici che svolgono la loro attività in maniera autonoma.

Particolari Strutture Sanitarie:
Le strutture sanitarie private che “noleggiano a medici esterni, per interventi di day hospital, la sala operatoria e la relativa strumentazione”.

Società immobiliari
E’ considerata Struttura sanitaria la società immobiliare che presta servizi amministrativi, contabili, organizzativi, informativi a favore di operatori sanitari (interpello del 28/07/2008).

Studi Odontoiatrici Individuali o Associati
L’odontoiatra che esercita la propria attività verso pazienti propri nei locali di un altro studio.

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