Medicina e legge. Incompatibilità del corso di Formazione MMG
Un medico che aveva svolto il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, acquisendo al termine il relativo diploma, si è poi visto dichiarare nullo tale titolo dalla Regione Emilia Romagna perché era emerso che, durante i tre anni di formazione, il medico aveva svolto attività di “guardia medica” presso una struttura diversa dalla ASL, attività considerata dalla legge incompatibile con l’impegno a tempo pieno che il corso richiede.
Il TAR del Lazio ha affrontato il caso e ha ricordato che, a norma di legge, le uniche attività compatibili con il corso triennale di formazione in Medicina Generale sono le sostituzioni brevi ai medici di famiglia e i turni di guardia medica ma solo presso le ASL. Nel caso specifico, le attività di guardia medica non erano state svolte presso la ASL ma presso una struttura sociale comunale per i servizi alla persona per cui erano da considerarsi totalmente incompatibili. Tuttavia il TAR ha affermato che non è legittimo dichiarare nullo il diploma acquisito al termine di un regolare corso di studi. Semmai è legittimo pretendere il rimborso della borsa di studio di circa 11.000 euro annui che il medico ha percepito per i tre anni di corso. Quindi, in definitiva, il titolo è salvo, ma non la borsa di studio, che il medico deve totalmente restituire.