I giovani medici che si apprestano ad iniziare la loro attività professionale sono chiamati a valutare una molteplicità di aspetti. Con questi appunti s’intende dare risposta ai quesiti più ricorrenti in questi giorni.
- POLIZZA ASSICURATIVA: la legge ed il buon senso prevedono l’obbligo di una polizza assicurativa per i rischi professionali e le spese legali
- ECM: l’obbligo formativo prevede un totale di 150 crediti da maturare in 3 anni. Tale somma può comprendere crediti derivanti da: formazione sul campo, FAD e attività residenziali. (Per maggiori informazioni: http://associazionemedicapatavina.it/segreteria-organizzativa-ecm/ )
- TIMBRO: i dati del timbro sono liberi, in linea di massima si inseriscono: cognome, nome, qualifica, indirizzo fiscale, Partita IVA e Codice Fiscale
- TITOLI: i titoli di specializzazione ed i Master universitari possono essere pubblicati nell’Albo dei Medici e sono compresi
- PRIVACY: i medici hanno l’obbligo di trattare i dati personali solo con il consenso dell’interessato
- CONSENSO INFORMATO: per informazioni più approffondite collegati a http://associazionemedicapatavina.it/diritto-del-paziente-al-consenso-informato/
- PEC: ha i requisiti di una normale raccomandata A/R e tutti i medici hanno l’obbligo di dotarsi della PEC. Solitamente gli Ordini dei medici attivano gratuitamente l’indirizzo PEC ai propri iscritti
- CARTELLA CLINICA (aspetti fiscali): è un documento su cui non vanno annotati preventivi, fatture e acconti (per questi dati è preferibile creare una scheda indipendente); va però conservata illimitatamente e in caso di verifiche degli Enti interessati, i funzionari possono accedervi con l’autorizzazione del Procuratore. Secondo la normativa inoltre “la mancanza della cartella clinica costituisce condotta sintomatica di un difetto di diligenza […] non si può offrire in giudizio la prova del suo buon operato” (fonte: sentenze)
- RECESSO CONTRATTI D’OPERA: è un contratto che si basa sulla fiducia tra le parti, la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di recedere con sentenza n. 469/2016. Questa sentenza ribadisce quanto stabilito dal Codice Civile art. 2237: “il medico può recedere dal contratto stipulato con altri professionisti (avvocati, commercialisti ecc) rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta”