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Legge Monti
Riassunto degli aspetti più rilevanti
IMU (Vecchia ICI)
- L'aliquota IMU sull'abitazione principale è ridotta allo 0,40% ed entrerà in vigore nel 2012, mentre per le seconde case l'aliquota sarà dello 0,76%.
- L'imposta sarà calcolata sulle rendite catastali aggiornate e moltiplicate per determinati coefficienti chiamati moltiplicatori:
- 160% per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140% per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80% per i fabbricati A/10;
- 60% per i fabbricati del gruppo D;
- 55% per la categoria C/1.
IVA: AUMENTO ALIQUOTE DA SECONDO SEMESTRE 2012
- Dal 1.10.2012 e fino al 31.12.2013 le aliquote Iva del 10% e del 21% passeranno, rispetti-vamente, al 12% e al 23%.
- Dal 1.01.2014 le aliquote saranno ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
- Dal 1.01.2012 gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni nei rapporti finanziari con i contribuenti.
AUTO E IMBARCAZIONI
- Istituita l'addizionale sul bollo per i veicoli con potenza superiore a 185 Kw, con valore de-crescente in base all’anno di costruzione.
Prevista un'imposta di stazionamento giornaliera per le imbarcazioni oltre 10,1 metri, an-che in questo caso parametrata alla vetustà.
IMMOBILI ALL'ESTERO
- I proprietari di beni immobili all'estero dovranno pagare un'imposta speciale, pari allo 0,76% del valore dell'immobile desumibile dall'atto d'acquisto o, in mancanza, dal suo valo-re di mercato.
AGEVOLAZIONE 55% E 36%
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Prorogata al 31.12.2012 l’agevolazione del 55% relativa alle spese per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio; per tali spese, dal 1.01.2013, si applicherà la detrazione del 36%, così come modificata dal nuovo art. 16-bis del Tuir.
- La norma contenuta nella versione del D.L. 201/2011 dopo l’approvazione della Camera dispone che coloro i quali si adegueranno agli studi di settore e risulteranno congrui e coe-renti saranno esentati dagli accertamenti analitici.
- I contribuenti non congrui e che decidano di non adeguarsi saranno, invece, sottoposti ad appositi controlli.
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Tra i provvedimenti approvati con il varo del Decreto Monti la soglia del limite per effettuare pagamenti in contanti scende a 1.000 € (in contanti 999,99 euro).
L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI
- La Norma dispone che le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste e pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo. Con l'introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
I LIBRETTI DI DEPOSITO
- In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000. Per i libretti di deposito con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà estinguere il libretto ovvero ridurre il relativo saldo ad una somma inferiore al predetto limite.
BOLLO SUI CONTI CORRENTI BANCARI
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Prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per depositi di conto corrente inferiori a 5.000 euro. Per quelli di valore superiore, l’imposta sale da 73,80 a 100 euro.
Altre notizie fiscali
REDDITOMETRO
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La Corte di Cassazione, con la sentenza 27545 del 19.12.2011, ha affermato che il redditometro rientra tra le presunzioni legali relative e che il contribuente deve dare prova della provenienza reddituale delle somme necessarie per mantenere i beni individuati dal redditometro.
SCEDA CARBURANTI - RILEVAZIONE DEI CHILOMETRI
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L'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio di impresa deve rilevare i chilometri dall'apposito dispositivoesistente nel veicolo e annotarli sulla scheda carburanti (mensile o trimestrale).La scheda carburante deve essere istituita mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzatonell'esercizio di impresa, arte o professione.In ogni caso, l'annotazione deve avvenire prima della registrazione della scheda carburanti nel registro previstodall'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Registro degli acquisti).
REGIME DEI NUOVI MINIMI
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Il nuovo regime dei minimi può applicarsi fino al compimento del 35esimo anno di età.
Può continuare oltre i 35 anni solo nel caso in cui il professionista apre la partita IVA ad esempio a 33 anni. L’applicazione del regime dei minimo è stabilito per 5 anni dall'inizio dell'attività ... in questo caso il professionista resta minimo ,se non raggiunge prima il fatturato previsto , fino a 37 anni. Nel tuo caso sei fuori perchè hai aperto la partita IVA nel 2000. E hai raggiunto 35 Anni
IMPORTANTE
PAGAMENTO FORNITORI AL 31 DICEMBRE
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Tutti COSTI sostenuti nel mese di dicembre dovranno essere addebitate nel c/c entro il 31/12 di ogni anno.
Gli assegni emessi con data ad esempio 31/12/11 ma addebitati nel c/c bancario nel mese di Gennaio dell’anno successivo sono considerati costi ai fini dei redditi dell’anno successivo.
Esempio: Fattura pagata con assegno al 31/12/2011. L’assegno viene addebitato nel c/c di chi lo emette in Gennaio 2012. Ai fini dei redditi il costo verrà considerato nel 2012.
Si ricorda che ogni fine anno le banche inviano tutti gli estratti conti all’Agenzia delle Entrate.